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Rettangolo
di Gioco

ANTEPRIME RISULTATI COMMENTI |
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‘Ignorantia legis non excusat’ (la legge non ammette ignoranza) dice il principio giuridico e poco importa, in base a tale principio, se lo si è fatto in buona fede. Come inevitabilmente si sono accorti i nostri lettori, Nadirpress è stato oscurato per oltre un mese. Al posto della tradizionale
homepage compariva un avviso di sequestro disposto dalla Procura di Como. Secondo il Procuratore capo la nostra era una testata ‘clandestina’ ma le leggi parlano molto chiaro e devono valere anche per i suoi rappresentanti.
Un sito internet dalle caratteristiche di un quotidiano online se non chiede finanziamenti pubblici non ha obbligo di registrazione in Tribunale e pertanto non può essere sottoposto a sequestro come previsto dalla Legge 8 febbraio 1948 numero 47 che, in base all’articolo 16, punisce questo tipo di pubblicazione online qualificandola,
se non registrata, come ‘stampa clandestina’. Il non obbligo è contemplato dal Dlgs 70 del 2003 ed è stato ribadito dal Giudice preliminare di Como Nicoletta Cremona disponendo l’immediato dissequestro del portale di pubblica utilità e di ‘informazione graffiante’ Nadirpress.net sottoposto al drastico provvedimento su disposizione del Procuratore capo Alessandro Maria Lodolini con decreto urgente firmato l’11 giugno scorso ed attuato, però, solo il 23 successivo. Motivo:

Lodolini |
“Per aver intrapreso la pubblicazione di un giornale quotidiano (da considerarsi prodotto editoriale) senza eseguire la registrazione prescritta dall’articolo 5 della Legge 8 febbraio…”. Nel decreto di sequestro a pagina 3 (tre) si legge, fra l’altro,
che “si versa in caso di urgenza che non consente di attendere il provvedimento del Giudice in quanto la prosecuzione della diffusione della pubblicazione…..”. Così urgente che passano ‘solo’ 12 giorni prima che il sequestro venga effettivamente attuato
alla faccia dell'urgenza.

Decker e il suo 'vice' Biscottino
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Immediato il ricorso da parte del responsabile, Bob Decker, che attraverso l’avvocato Manuel Gabrielli (lo stesso che ha assistito Mario Frigerio, il superstite della strage di Erba) ha ottenuto, dallo stesso giudice che l’11 giugno aveva convalidato l’azione del Procuratore, l’immediato dissequestro disposto il
22 luglio scorso e attuato solo il 24 successivo. Il caso era stato assegnato al sostituto Antonio Nalesso,
già carico di lavoro al punto da non poter proprio fissare un incontro con la
difesa in tempi celeri, poi passato al collega Mariano Fadda che nel suo parere alla richiesta della difesa ha dato il consenso accogliendo pienamente, come del resto il giudice, le tesi dell’Avvocato Gabrielli spiegando che “da un’attenta rilettura del caotico quadro normativo in materia… l’istanza di dissequestro merita accoglimento”. La Legge 62 del 7 marzo 2001 equipara un sito internet che fornisce informazione quotidiana a una pubblicazione cartacea con tutti gli obblighi connessi.

Fadda |
Nel disporre il sequestro, però, non si era tenuto conto del decreto legislativo n. 70/2003 che, all’articolo 7 (comma 3), afferma: “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Un decreto nato sulla base dell’art 31 (punto a) della legge 39/2002 (‘legge comunitaria 2001’) che impegnava il Governo a emanare un decreto legislativo con questo principio e criterio direttivo: “Rendere esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
Legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”.

L'Avvocato Gabrielli
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La difesa adottata da Nadirpress è semplice: “Non avendo mai chiesto, e non avendo alcuna intenzione, di accedere alle provvidenze in questione Nadirpress non ha alcun obbligo di registrazione in Tribunale” e pertanto il sequestro non avrebbe dovuto essere eseguito e non aveva motivo d’esistere.
In breve: un provvedimento ingiustificato, indi illegittimo. Si tratta del primo pronunciamento di dissequestro in
Italia che tiene conto della Legge 2003 creando quindi un precedente in giurisprudenza. “Oltre un mese di stop che ha vanificato, essendo le prime pubblicazioni del 16 febbraio 2009, un anno e mezzo di lavoro e impegno di tante persone” commenta con amarezza Bob Decker rimarcando “non solo il danno d’immagine derivato, ma anche economico che avrà strascichi per alcuni mesi, senza contare la repentina perdita di quasi duemila visitatori come media giornaliera e che ora andranno recuperati anche attraverso una campagna promozionale che avrà i suoi costi. Mi chiedo a chi metterli in conto.
In attesa di trovare una risposta, e magari di qualche richiesta di scuse
davanti a un buon caffè, che
ritengo doverose, ringrazio di cuore l'avvocato Gabrielli
per il grande impegno profuso con encomiabile professionalità”.
NADIRPRESS ASSOLTA, PROCURA SCONFITTA
Il caso ha suscitato parecchio interesse in ambienti giornalistici e numerose testate ne hanno riferito. Ecco una selezione
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